Civiltà del Lavoro, n. 1/2018

CIVILTÀ DEL LAVORO I - 2018 66 DOSSIER Inoltre, la natura strategica del processo esecutivo trova conferma nella recente pubblicazione della circolare del Consiglio superiore della Magistratura contenente le “Li- nee guida sulle buone prassi nel settore delle esecuzio- ni immobiliari”. Le indicazioni operative, frutto della sperimentazione pra- tica, che le linee guida contengono e che costituiscono possibili soluzioni rimesse all’attenzione dei giudici dell’e- secuzione, contribuiranno sicuramente a rendere più ef- ficiente ed efficace il processo esecutivo. La risoluzione, infatti, tocca fasi e snodi del processo esecutivo determi- nanti al fine di ridurre i tempi dello stesso e di soddisfare nel minor tempo possibile i diritti dei creditori, avute co- munque sempre presenti le esigenze di tutela del patri- monio del debitore. In questo contesto, al fine di rendere maggiormente fles- sibile il sistema delle garanzie nell’ottica di accelerarne i tempi di escussione, si inserisce il recente decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito nella legge 30 giugno 2016, n. 119, che introduce due nuove forme di garanzia, rappresentate dal “Finanziamento alle imprese garanti- to da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato” e dal “Pegno mobiliare non possessorio”. La prima (ovvero il finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile) ha l’obiettivo di ga- rantire l’efficace escussione in via stragiudiziale della ga- ranzia immobiliare per il recupero del credito, in alterna- tiva alla procedura esecutiva ordinaria. In particolare, essa prevede che le parti possano stringe- re un patto in base al quale, in caso di inadempimento del debitore, è traferita al soggetto creditore la proprietà di un immobile o di altro diritto immobiliare posto a ga- ranzia del finanziamento, sulla base di un prezzo stimato dal tribunale, purché al debitore sia corrisposta l’eventua- le differenza tra il valore di stima dell’immobile e l’am- montare del debito. La condizione sospensiva di inadempimento si considera avverata al momento della comunicazione al creditore del valore di stima dell’immobile da parte del perito nomi- nato dal tribunale ovvero al momento dell’avvenuto ver- samento all’imprenditore della citata differenza positiva. Il pegno mobiliare non possessorio consente, invece, alle imprese di conferire in garanzia beni mobili, anche imma- teriali, destinati all’esercizio dell’impresa e crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio, con il vantaggio per il debi- tore di continuare a utilizzarli per l’esercizio dell’impresa. Al fine di favorire l’utilizzo dei due strumenti di garan- zia in discorso, l’Abi e la Confindustria hanno sottoscritto il 12 febbraio scorso uno specifico accordo che contiene, nella prima parte, alcune previsioni specifiche all’istitu- to del finanziamento garantito da trasferimento di bene immobile; nella seconda, una serie di impegni per le due

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