Menu

La legge 194/1986

Dal 1901 a oggi la legge sull’Ordine al “Merito del Lavoro” ha subito varie modifiche, per adeguarsi ai cambiamenti della società, ma senza mai intaccare le sue finalità specifiche.

Tutte le leggi hanno confermato che la decorazione che dà diritto al titolo di Cavaliere è unica, senza gradi e gerarchie, così come in tutti i provvedimenti è stabilito che i Cavalieri del Lavoro abbiano una rappresentanza nel Consiglio dell’Ordine.

La legge attualmente in vigore è la n. 194 del 1986.

 

LEGGE N. 194/86

Art. 1

1. L’ordine cavalleresco al merito del lavoro, istituito con regio decreto il 9 maggio 1901, n. 168, conferisce il titolo di cavaliere del lavoro ed è concesso ai cittadini benemeriti nelle sottoindicate attività per aver creato o ampliato le stesse:

a) nell’agricoltura, per aver compiuto opere rilevanti di difesa o di incremento del patrimonio agrario, zoologico o di bonifica e disciplina di corsi d’acqua o di rimboschimento dei terreni montani; per aver introdotto nuove colture o importanti innovazioni o perfezionamenti nei processi produttivi; per avere svolto efficace opera di tutela ecologica;
b) nell’industria, per le scoperte o le invenzioni industriali di grande importanza pratica; per l’introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici; per la creazione e l’organizzazione di importanti complessi industriali per l’utilizzazione più efficace delle fonti di energia, di forze motrici o di materie prime; per le ideazioni tecniche atte a garantire la tutela igienico-ambientale dei lavoratori;
c) nel commercio, nel turismo e nei servizi per le iniziative imprenditoriali tese all’apertura o all’ampliamento di sbocchi alla produzione nazionale e all’offerta turistica, all’incremento delle relazioni commerciali, alla creazione e allo sviluppo di organismi atti a favorire gli scambi, alla conclusione di contratti ed accordi aventi duraturi effetti di rilevante interesse per l’economia nazionale;
d) nell’artigianato, per avere con lavorazioni di alto pregio artistico e tecnico contribuito a dare nuova e larga rinomanza alla produzione artigiana italiana;
e) nell’attività creditizia e assicurativa, per avere con la creazione o l’organizzazione di efficienti entità finanziarie contribuito allo sviluppo del complesso delle attività economiche nazionali, o per avere posto in essere efficaci azioni a tutela del risparmio e della stabilità monetaria.

2. Le benemerenze di cui ai punti specificati nel comma precedente possono contribuire a formare titolo all’onorificenza per la stessa persona.

3. Concorrono, inoltre, a formare motivo di particolare benemerenza l’aver operato per l’elevazione economica e sociale dei lavoratori contribuendo alla eliminazione dei divari esistenti, per lo sviluppo della cooperazione nonché in aree o in campi di attività economicamente depressi.

Art. 2

1. La decorazione consiste in una croce d’oro piena, smaltata verde, caricata di uno scudo di forma tonda, il quale da un lato presenta l’emblema della Repubblica e dall’altro la dicitura “Al merito del lavoro – 1901”.

2. La croce è sorretta da un collare di nastro listato da una banda di colore rosso fra due bande verdi.3. Il nastro può essere portato senza decorazione.

Art. 3

1. I requisiti per ottenere la decorazione sono i seguenti:

a) aver ottenuto una specchiata condotta civile e sociale;
b) aver operato nel settore per il quale la decorazione è proposta in via continuativa e per almeno vent’anni con autonoma responsabilità;
c) aver adempiuto agli obblighi tributari ed aver soddisfatto ogni obbligo previdenziale e assistenziale a favore dei lavoratori;
d) non aver svolto né in Italia, né all’estero attività economiche e commerciali lesive dell’economia nazionale.

Art. 4

1. Le onorificenze sono conferite annualmente dal Presidente della Repubblica, nel limite massimo di venticinque per ciascun anno.

Art. 5

1. Le candidature per il conferimento delle onorificenze sono proposte da ciascun Ministro competente e, per i cittadini italiani residenti fuori del territorio nazionale, dal Ministro degli affari esteri.

2. I prefetti in sede, in quanto organi rappresentativi del Governo nell’ambito della provincia, possono inoltrare segnalazioni che, per avere ulteriore corso, devono essere fatte proprie dai Ministri destinatari.

3. Le candidature debbono essere inoltrate al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato entro il 15 gennaio di ciascun anno.

Art. 6

1. Tutte le proposte di candidature vengono trasmesse ai prefetti, territorialmente competenti, per un’istruttoria.

2. L’istruttoria tiene conto, oltreché delle informazioni di cui ciascuna prefettura dispone, anche delle relazioni all’uopo richieste all’autorità giudiziaria, alla camera di commercio, all’ispettorato del lavoro, all’intendenza di finanza.

3. L’istruttoria è preordinata a documentare, ai sensi dell’articolo 1 della presente legge, che i candidati si siano resi singolarmente benemeriti promuovendo un incremento notevole dell’economia nazionale e contribuendo all’elevazione economica e sociale dei lavoratori.

4. In caso di proposte concernenti più titolari o dirigenti di imprese di eccezionali dimensioni, deve essere particolarmente valutato il contributo dato da ciascuno all’iniziativa imprenditoriale e al suo sviluppo.

5. Le candidature dei prossimi congiunti di insigniti della distinzione possono essere prese in considerazione se i nuovi candidati abbiano autonomamente contribuito alla espansione delle originarie attività o si siano dedicati, con successo, ad attività diverse.

Art. 7

1. L’istruttoria deve essere corredata da elementi e dati rigorosamente controllati e tale da permettere un analitico esame dei titoli in possesso degli interessati ed una valutazione comparativa con le benemerenze acquisite dagli altri aspiranti.

2. Accertamenti specifici devono riguardare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 della presente legge.

3. Possono inoltre essere presi in considerazione ai fini della valutazione comparativa di cui al primo capoverso del presente articolo:

a) le iniziative realizzate riguardanti le finalità di cui al primo comma dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
b) le opere sociali e di beneficenza eventualmente compiute;
c) l’estimazione ed il prestigio goduti negli ambienti economici e presso la pubblica amministrazione e la popolazione.

Art. 8

1. La documentazione raccolta, a seguito dell’istruttoria, corredata da un motivato parere del prefetto, dovrà pervenire al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per essere sottoposta al consiglio dell’Ordine, entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. Alla documentazione predetta sono allegati:

a) estratto del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti;
b) certificato di nascita;
c) certificato di residenza e cittadinanza;
d) stato di famiglia;
e) certificato dell’intendenza di finanza in ordine al carico tributario con precisazione dei redditi definiti ed in contestazione distinti per singole imposte e tasse.

Art. 9

1. Il consiglio dell’Ordine è presieduto dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è composto da:

– un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
– un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
– un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
– un rappresentante del Ministero delle finanze;
– un rappresentante del Ministero del tesoro;
– un rappresentante del Ministero dell’agricoltura e delle foreste;
– un rappresentante del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
– un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
– un rappresentante del Ministero del commercio con l’estero;
– un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
– un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
– quattro membri di rappresentanza, ciascuno, degli industriali, degli agricoltori, degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali o, in mancanza, dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
– otto cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato tra un numero doppio di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.

2. il consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri non possono essere confermati per più di due volte.

Art. 10

1. Il consiglio dell’Ordine è convocato dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato entro la prima decade di maggio per esprimere le valutazioni di competenza sulle proposte.

2. Le riunioni del consiglio dell’Ordine sono valide se sono presenti almeno due terzi dei consiglieri.

3. Uno o più consiglieri sono incaricati di redigere una relazione sulle designazioni.

4. Le designazioni si intendono approvate dal consiglio qualora conseguano, con votazione segreta, il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

5. Svolge funzioni di segretario il funzionario preposto all’ufficio onorificenze del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

6. I membri del consiglio dell’Ordine possono accedere, a partire dal ventesimo giorno antecedente la data di convocazione del consesso, all’ufficio onorificenze del Ministero per prendere visione delle candidature e della relativa documentazione.

Art. 11

1. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, tenuto conto delle risultanze istruttorie e dell’esito delle votazioni del consiglio, sceglie i candidati da proporre al Presidente della Repubblica per il conferimento della onorificenza – di concerto, per quanto attiene alle designazioni di cui al punto a) del comma 1 dell’articolo 1 della presente legge, con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste – tra quelli ritenuti idonei dal consiglio.

2. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato sottopone alla firma del Presidente della Repubblica il decreto di conferimento delle onorificenze in tempo utile per darne notizia in occasione della festa della Repubblica.

Art. 12

1. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato può proporre ogni anno la nomina di non più di due cittadini stranieri che abbiano operato per almeno quindici anni continuativamente a favore dell’economia italiana acquisendo alcuna delle benemerenze di cui all’articolo 1 della presente legge.

Art. 13

1. Incorre nella perdita dell’onorificenza l’insignito che se ne renda indegno.

2. La proposta di revoca della onorificenza è comunicata all’interessato affinché, entro il termine di decadenza di giorni trenta, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla valutazione del consiglio dell’Ordine, che esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.

3. Sono vincolanti per il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato le richieste di revoca indirizzategli dai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, della presente legge.

4. Previo parere del consiglio dell’Ordine e su proposta motivata del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, la revoca è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 14

1. Sono abrogati il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, la legge 27 marzo 1952, n. 199, la legge 15 novembre 1952, n. 1793, la legge 12 ottobre 1964, n. 1080, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di conferimento delle onorificenze successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

SCARICA L'APP